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Il D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008, nell’articolo 17, impone l’obbligo per ogni datore di lavoro di designare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la propria azienda. In caso di violazione di tale norma, egli è punito con l'arresto da 4 a 8 mesi o con l'ammenda da € 5.000 a € 15.000 (art. 55 del D.Lgs. 81/08). Salvo nei casi descritti nell’articolo 31, comma 6 (che richiedono necessariamente, per aziende particolari, un RSPP interno all’azienda), il prescelto può essere il datore di lavoro stesso (previa adeguata formazione) o un consulente esterno.
Il ricorso a esperti del settore che possono rivestire tale ruolo è concesso qualora tra i dipendenti non vi sia nessuno in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32 del suddetto decreto. In tal caso, al datore di lavoro è concesso di avvalersi di consulenti specializzati che possono assumere l’incarico attraverso un’apposita convenzione. Tuttavia, il ricorso a uno specialista non esonera il datore di lavoro dalla propria responsabilità in materia e dalla necessità di organizzare un servizio di prevenzione e protezione in azienda con un adeguato numero di addetti.
Tra i vantaggi che scaturiscono dalla nomina di un RSPP esterno vi sono:
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