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L’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che: "Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori." È fondamentale, pertanto, che il datore di lavoro nomini dei soggetti, tra i lavoratori, incaricandoli dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e garantisca loro un’adeguata formazione.
Il Decreto Ministeriale 10/03/1998, nell’allegato IX, indica i contenuti necessari dei corsi di formazione per addetto antincendio, rivolti ai datori di lavoro e ai lavoratori. Il decreto, inoltre, fornisce una suddivisione delle aziende in base al livello di rischio caratterizzante l’attività svolta in esse, classificandolo in: basso, medio o alto.
Come per gli altri corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro sono previsti dei corsi di aggiornamento per gli addetti antincendio, distinti sempre in base al grado di rischio dell'azienda: 2 ore per il rischio basso, 5 ore per il rischio medio e 8 ore per il rischio elevato.
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