La verifica dell'impianto di messa a terra

Un impianto di messa a terra, se adeguatamente realizzato, permette di prevenire e proteggere individui e oggetti dall’elettrocuzione e dalla fulminazione. A tal proposito, l’installatore degli impianti, a conclusione dei lavori, deve rilasciare al datore di lavoro la dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 37/08, contenente informazioni tecniche e riferimenti normativi.

Il titolare di un’azienda, così come l’amministratore di un condominio, una volta messo in funzione l’impianto, sono chiamati a inviare, entro 30 giorni, una dichiarazione all’ISPESL e USL/ARPA, i quali dovranno rilasciare un attestato di avvenuta ricezione al fine di documentare l’adempimento all’obbligo. Inoltre, nel rispetto del DM 37/08 e del DPR 462/01, ogni titolare d’azienda (o amministratore di condominio) è tenuto a garantire una corretta manutenzione dell’impianto di messa a terra e degli impianti elettrici, effettuando opportune verifiche periodiche.È necessario, pertanto, che egli predisponga controlli regolari da parte di un organismo d’ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive.

Le verifiche degli impianti possono essere eseguite da ASL, ARPA o da società private (organismi abilitati) individuate dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base dei criteri indicati nella normativa tecnica europea UNI CEI. Il datore di lavoro (o l’amministratore di condominio) deve conservare il verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione in modo da poterlo mostrare ai successivi controlli da parte degli Enti preposti. L’eventuale trasgressione delle suddette norme determina una sanzione amministrativa, dai 258 € ai 4.131 €, e l’arresto, da 3 a 6 mesi, nel caso le violazioni siano accertate dall’Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Quanto alla frequenza dei controlli, questi sono previsti generalmente ogni 5 anni, salvo in caso di impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione, impianti posti in cantieri o ambienti a maggior rischio incendio (soggette al controllo dei Vigili del Fuoco) o locali adibiti a uso medico (centri diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione ed estetici), per i quali sono previste verifiche biennali.

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Novità apportate dal DPR 462/01
La novità rilevante riguarda le verifiche di legge, ed in sostanza, mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’Ispesl effettuare la prima verifica, e delle ASL le verifiche periodiche, ed erano quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità.

Periodicità delle verifiche
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
- 2 anni (verifica biennale) per:

  • gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione
  • gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:

    a) Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.)
    b) Ambienti a maggior rischio in caso di incendio cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:
    Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio: locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.
    Edifici con strutture portanti in legno.
    Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale (v. nota precedente).


    c) Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).

- 5 anni (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Obbligo di richiesta delle verifiche
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa.
Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

Inosservanza al DPR 462/01 e sanzioni
Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza.
Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:
- Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01.
- Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66, in caso di applicabilità dell’art. 32, 35 del DLgs 626/94.
Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.).

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